Le lavoratrici, in congedo di maternità, hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, percepita nel mese immediatamente precedente l’astensione dal lavoro, per tutto il periodo di congedo di maternità, ivi compresi i periodi di congedo di maternità anticipata, autorizzati dall’ASL o dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro.
Molti contratti collettivi prevedono a carico del datore di lavoro un’integrazione dell’indennità fino a raggiungere la normale retribuzione in costanza di rapporto di lavoro.