L’indennità viene effettuata applicando l’80% all’importo della retribuzione giornaliera convenzionale, da moltiplicare per i giorni, presenti nei 5 mesi o nei periodi inferiori, da indennizzare (si escludono le domeniche e le giornate festive nazionali e infrasettimanali).
La retribuzione minima giornaliera è fissata anno per anno dall’INPS.
Il riconoscimento dell’indennità è subordinato per le lavoratrici autonome:
- al possesso della qualifica di lavoratrice autonoma
- all’iscrizione nella relativa gestione previdenziale
- alla copertura contributiva per il periodo indennizzabile per maternità
L’astensione dal lavoro nei due mesi precedenti la data effettiva del parto e nei tre mesi successivi non è un requisito obbligatorio per la percezione dell’indennità.